Circolare 083/23-24

083 – Iscrizioni a.s. 2024-25

Iscrizioni a.s. 2024-25

Avatar utente

Irene Laporta

Personale amministrativo

Oggetto: MODALITÀ ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO DELL’INFANZIA E ALLE PRIME CLASSI
DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA A.S. 2024-2025

PREMESSA
Con nota n. 40055 del 12 dicembre 2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – “Iscrizioni
alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2024/2025” – si
rendono note le modalità di iscrizione alle sezioni dell’infanzia, prime primaria e secondaria di
primo grado.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del decreto legge 95/2012, convertito dalla L. 135/2012, le
iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria e secondaria
di primo grado statale.
Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 18 gennaio
2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024.
REGISTRAZIONE E ACCESSO AL PORTALE PER LE ISCRIZIONI
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema
“Iscrizioni on line”, all’interno della piattaforma Unica, sezione Orientamento –
https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni
utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità
elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication
and Signature).
Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di
iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la
responsabilità genitoriale, di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la
domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità
di posti per l’anno scolastico 2024/2025. Non potendo garantire l’accoglienza all’interno
dell’Istituto Comprensivo o del plesso prescelto si consiglia vivamente di indicare le scelte
alternative per consentire una più agevole ricollocazione.
ADEMPIMENTI DEI GENITORI E DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:
– individuano la scuola d’interesse attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una
scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno a
disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il PTOF, ovvero il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa da cui è possibile evincere informazioni sul contesto scuola, la sua organizzazione
interna e la proposta educativo-didattica articolata nei diversi ordini di scuola;
– https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni
utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità
elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication
and Signature);
– compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00
del 18 gennaio 2024;
– inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 10 febbraio
2024;
– tra il 31 maggio e il 1° luglio 2024, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività
secondo le modalità previste al successivo paragrafo 11 della nota ministeriale.
– Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’app IO
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraversouna
specifica funzione web.
L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso la pagina dedicata presente all’interno del
portale Unica, l’app Io e tramite la posta elettronica.
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisada
entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e
l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere
effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (ex artt. 316, 337-ter,
337-quater del Codice Civile).
ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Nelle more dell’estensione del sistema “Iscrizioni on line” alla scuola dell’infanzia, si conferma
che per l’anno scolastico 2024/2025 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con
domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 18 gennaio 2024 al 10 febbraio
2024, attraverso la compilazione della scheda che si allega.
Relativamente agli adempimenti vaccinali specifica che la mancata regolarizzazione
della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola
dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del decreto-legge 73/2017,
convertito con modificazioni dalla legge 119/ 2017.
Ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la
scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31
dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2024/2025 entro il 31dicembre
2024).
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere
iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2025. Non è consentita, anche
in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono
i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2025.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili
complessivamente o per singolo plesso prescelto dalle famiglie, hanno precedenza le domande
relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2024, tenendo anche conto
delle necessità di ordine logistico-organizzative, di sicurezza ed igienico-sanitarie da cui
dipenderanno le deliberazioni ultime del Dirigente
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal D.P.R. 89/2009 (articolo 2, comma 5),
sono pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore
settimanali nella fascia del mattino o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale
massimo delle attività educative fissato dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di
Istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.
La domanda di iscrizione è allegata alla presente circolare.
ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni
on line” sulla piattaforma Unica, dalle ore 8:00 del 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10
febbraio 2024. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:
– iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il31
dicembre 2024;
– possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2024 ed entro il30
aprile 2025. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe
della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile
2025.
Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2025, i
genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e
consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia
frequentate dai bambini.
Le scuole che accolgono bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura,
soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.
Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità
o arrivati per adozione internazionale, relative al trattenimento per un anno alla scuola
dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi
circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto
eccezionale. Si rinvia sull’argomento alle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati di cui alla Nota prot. n. 7443 del 14/12/2014, nonché all’articolo 114, comma 5,
del d. lgs. 297/1994.
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie
opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 4 del
d.PR 89/2009, è così strutturato: 27 ore, 40 ore (tempo pieno).
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una
comunicazione preventiva direttamente ad una scuola primaria del territorio di
residenza, dichiarando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per
provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità
cartacea entro il 10 febbraio 2024 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si
intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale
8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Sulla base di
tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica, prende atto che l’assolvimento
dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale. Comunica altresì ai genitori
e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad
avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione
preventiva entro il termine delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto
didattico-educativo che si intende seguire nell’anno di riferimento.
Si ricorda che l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame
annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le
domande di iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni
scolastiche prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di
riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del richiamato decreto
ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.
Ai sensi dell’articolo 10, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di una
scuola primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli
esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la
comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea,
entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line.
ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano
conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano
attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 18 gennaio 2024 alle ore 20:00
del 10 febbraio 2024.
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie
opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 5 del
D.P.R. 89/2009, è così definito: 30 ore oppure 33.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una
comunicazione preventiva direttamente ad una scuola secondaria di primo grado del
territorio di residenza dimostrando, attraverso apposita dichiarazione, di possedere le
competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. La
comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 10 febbraio 2024 e alla stessa è
allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con
l’articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 8 febbraio 2020, n. 5 riguardante la disciplina degli
esami di idoneità e integrativi. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione
scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante
l’istruzione parentale. Comunica altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale
che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale,
devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine di presentazione
delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo
da seguire in corso d’anno. L’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame
annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande
di iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche del territorio di
residenza prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento,
secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.
Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di una
scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e
gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la
comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea,
entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line. Gli alunni sostengono l’esame di
Stato al termine del primo ciclo, in qualità di candidati privatisti, presso una scuola statale
o paritaria, ovvero l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale
o paritaria; in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta
dall’ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese
bilaterali, gli alunni sostengono l’esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola statale o
paritaria.
È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di
idoneità comunicare prontamente l’esito dell’esame, per consentire ai soggetti preposti le
opportune verifiche in merito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
ALUNNI/STUDENTI CON DISABILITÀ
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate
con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di
competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo
5, comma 3, del d.lgs. 66/2017, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua
predisposizione.
Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di
sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva
stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti
dell’A.S.L.
ALUNNI/STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA),
effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta
della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e secondo quanto previsto
dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero
dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma
13 del d.lgs. 62/2017, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo
grado.
ALUNNI/STUDENTI CON CITTADINANZA NON ITALIANA
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione
previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del D.P.R.
394/1999.
Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla Nota ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante
“Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana” e, in
particolare, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e
formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle
iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e
gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando – di norma – il limite massimo
di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana o con ridotta
conoscenza della lingua italiana al 30% per classe. Sul punto, si richiamano gli adempimenti in
capo ai dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali, eventualmente coadiuvati dai dirigenti
degli Uffici degli Ambiti Territoriali, ai fini di prevenire anomale e non adeguatamente motivate
concentrazioni di alunni stranieri presso singole classi di uno stesso istituto scolastico.
Ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 251/2007 i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di
protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli
studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice
fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti,
consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica
sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.
Nei casi in cui i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non
italiana siano privi di codice fiscale potranno recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta, al fine
di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro
possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvederanno a perfezionare la procedura di
iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la
statistica.
Si richiama, infine, la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia
scolastica del 20 aprile 2011, n. 2787, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relativeal
riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai
genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe
della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la
compilazione dell’apposita sezione on line.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio,
fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni,
esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola,
attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli
esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 1° luglio 2024 con le medesime credenziali
di accesso.
Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle
famiglie:
a. attività didattiche e formative;
b. attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
c. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle
modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Documenti

Circolari, notizie, eventi correlati

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Leggi le info relative alla Cookies Policy prima di procedere.
Cookies settings
Accetto
Rifiuto
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Questa sito web raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti. Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Nome, Cognome, Email, Cookie, Dati di utilizzo, Username, Password. Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa privacy policy o mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi. I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo automatico durante l'uso di questa Applicazione. L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa Applicazione o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate all'erogazione del servizio richiesto dall’Utente.
Save settings
Cookies settings